È il campo in cui più limitati sono i diritti di cui i soggetti possono disporre per via del monopolio statale della forza punitiva, tipico di tutte le società moderne. Tuttavia, la disciplina del processo penale davanti al Giudice di pace prevede una sorta di conciliazione giudiziale: infatti il D. Lgs. n. 274/2000, prevede prima dell'apertura del dibattimento un tentativo di conciliazione tra imputato e parte offesa, ma solo se il reato è procedibile a querela. Oltre ciò, pur esistendo nel nostro ordinamento il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale es art. 112 della Costituzione, che vieta al P.M. di rinunciavi, è stato previsto che quando il reato commesso sia di minima entità esso possa essere non punito purché il querelante non si opponga. Tale sorta di "accordo conciliativo" con il danneggiato-persona offesa comporterà, allora, la remissione della querela stessa e l'improcedibilità del giudizio penale.
Nessun commento:
Posta un commento