sabato 27 agosto 2011

Oltre 1.000 incontri al giorno tra franchesee e franchisor su Franchising Manager

Il sistema <a href="http://www.franchisingmanager.it">franchising manager</a> si sta affermando come miglior modalità per selezionare un progetto franchising in Italia.
Oltre 500 aperture negli ultimi 5 anni, oltre 30 franchisor sviluppati, più di 8.400 libri sul franchising scaricati ne fanno il miglior modo per i potenziali franchesee di selezionare il progetto piu' adatto al proprio profilo.
Sul sistema <a href="http://www.franchisingmanager.it">Franchising Manager</a> e' possibile selezionare i progetti in base alla categoria merceologica, all'investimento, e all'insegna franchising. Inoltre e' possibile scaricare gratuitamente le guide sul franchising di Vittorio del Re e Giuseppe Nappi.
Sempre dalla home page e' possibile iscriversi all'Accademia del Franchising lo strumento formativo adatto per le aziende e per i futuri franchesee.

lunedì 8 agosto 2011

Lunedì 15 agosto speciale Franchising su Il Mattino

Lunedì 15 correte in edicola in allegato al quotidiano Il Mattino speciale Commercio e Franchising approfondimenti curati dai consulenti di Franchising Manager e dalla redazione.

Approfondimenti sui progetti Mr.Cucito, By Simon, Blooker, David moda Italiana, Sweet Year, Parah, Kikia.

Un'intervista a Vittorio del Re e Giuseppe Nappi sugli scenari dell'economia moderna e i segreti per sconfiggere la crisi. Inoltre approfondimenti sulla Accademia del Franchising e sui libri.

martedì 14 giugno 2011

A BRESCIA VIA SAFFI 15 APRE LA CAMERA DI CONCILIAZIONE DI CONCILIUM ITALIA

A pochi passi dal Tribunale nuovo di Brescia in Via Aurelio Saffi 15 parte la Camera di Conciliazione targata Concilium Italia su iniziativa di un gruppo di imprenditori e professionisti che ha realizzato un’importante sede, candidata ad essere nei fatti il punto di riferimento in città della nuova procedura di giustizia civile. A due mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/2010 fortemente voluto dal Ministro Angelino Alfano, la Conciliazione obbligatoria si sta affermando come lo strumento in grado di rivoluzionare la Giustizia civile rendendola di fatto accessibile al cittadino, colmando ritardi e affrontando la questione del contenzioso arretrato, obbligando le parti prima di presentarsi da un giudice di provare a ricomporre la lite, istruendo una mediazione, obbligatoria appunto, che ha costi bassi e tempi certi, massimo 120 giorni.



Della Conciliazione e delle prospettive che si determinano con questa apertura se ne parla giovedì 16 giugno alle ore 17,30 a Brescia nella sede dell’organismo di Conciliazione in Via Saffi 15 nelle immediate vicinanze del cavalcavia Kennedy e del nuovo Tribunale proprio su iniziativa di Concilium Italia, uno degli organismi di conciliazione autorizzati dal Ministero che si sta contraddistinguendo sul panorama nazionale per la presenza capillare sul territorio e la professionalità dei propri conciliatori. A moderare i lavori e presentare il nuovo servizio di conciliazione è stato chiamato Massimo Lucidi giornalista economico e responsabile delle Relazioni Istituzionali e Media di Concilium Italia. Ma non sarà la sola iniziativa della giornata di giovedì: sin dal mattino dinanzi al Tribunale di Brescia ci sarà una sensibilizzazione e informativa sulla Conciliazione dedicata agli avvocati. E alle 13 in sede un incontro ad hoc di formazione con la simulazione di casi da conciliare.

La logica del “mi conviene”, rispetto a quella del “ho ragione” è chiaramente più competitiva, rivoluzionaria ed ha ispirato il sistema a cogliere l’opportunità forte di dirimere le proprie controversie civili ricorrendo all’Alternative Dispute Resolution, il sistema di risoluzione delle controversie che il Governo ha reso obbligatorio per molte materie. I diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l'affitto di azienda, il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, il risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari trovano così strutture e professionisti di primo piano per dibattere e portare ad accordo entro 120 giorni le parti che altrimenti mantengono il diritto di rivolgersi al giudice con tutte le lungaggini dell’attuale situazione. L’obbligatorietà premia la scelta culturale per diffondere lo strumento che negli anni prossimi diffonderà un modo diverso per risolvere le liti e di fatto favorirà un percorso verso una società meno conflittuale.

Concilium Italia a Brescia apre nella logica di favorire un servizio sul territorio garantendo autonomia, rapidità, economicità e imparzialità facendosi carico nel contempo di sviluppare una rete di relazioni e un’attività di formazione capace di coinvolgere diverse categorie professionali, i componenti degli ordini, dell’avvocatura, della giustizia civile al fine di rendere concreta ed efficace la procedura di mediazione.

IMMAGINI DEL CONVEGNO A CUNEO DI CONCILIUM ITALIA





A CUNEO LA CONCILIAZIONE RICHIAMA PROFESSIONISTI E ISTITUZIONI


A due mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/2010, la Conciliazione in Italia in linea con le prospettive del Ministro di Grazia e Giustizia, Angelino Alfano, si sta affermando come uno strumento in grado di rivoluzionare la Giustizia civile rendendola di fatto accessibile al cittadino, colmando ritardi e affrontando la questione del contenzioso arretrato.

Se n’è parlato a Cuneo nella sala Convegni del Best western Hotel Principe in Piazza Galimberti su iniziativa di Concilium Italia, uno degli organismi di conciliazione autorizzati dal Ministero che si sta contraddistinguendo sul panorama nazionale per la presenza capillare sul territorio e la professionalità dei propri conciliatori. Tanti gli intervenuti tra i professionisti medici, commercialisti, geometri, avvocati che hanno colto l’occasione per fare domande sul funzionamento e le procedure da adottare per la conciliazione. Il Sindaco di Cuneo Alberto Valmaggia ha portato il saluto mentre per il Comune di Fossano, non potendo presenziare il sindaco sig. Francesco Balocco, in sua vece era presente il dr. Antonio Vallauri assessore comunale. E’ intervenuto altresì il consigliere provinciale e regionale Mino Taricco. A moderare i lavori e presentare il servizio di Concilium Cuneo è stato chiamato Massimo Lucidi giornalista economico, responsabile rapporto istituzionali e media e testimone tra l’altro dell’incontro col Ministro Alfano a Roma in occasione del confronto istituzionale sulla mediazione il 25 maggio scorso.

La logica del “mi conviene”, rispetto a quella del “ho ragione” è chiaramente più competitiva, rivoluzionaria appunto. Ed ha ispirato il sistema a cogliere l’opportunità forte di dirimere le proprie controversie civili ricorrendo all’Alternative Dispute Resolution, il sistema di risoluzione delle controversie che il Governo ha reso obbligatorio per molte materie. I diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l'affitto di azienda, il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, il risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari trovano così strutture e professionisti di primo piano per dibattere e portare ad accordo entro 120 giorni le parti che altrimenti mantengono il diritto di rivolgersi al giudice con tutte le lungaggini dell’attuale situazione. L’obbligatorietà premia la scelta culturale per diffondere lo strumento che negli anni prossimi diffonderà un modo diverso per risolvere le liti e di fatto favorirà un percorso verso una società meno conflittuale.

Concilium Italia a Cuneo apre nella logica di favorire un servizio sul territorio garantendo autonomia, rapidità, economicità e imparzialità, senza dover ricorrere a quello analogo, promosso dal sistema camerale a Torino. La sede di Concilium Italia Cuneo è Corso Vittorio Emanuele II 25/b.

A BRESCIA APRE LA CAMERA DI CONCILIAZIONE DI CONCILIUM ITALIA

A pochi passi dal Tribunale nuovo di Brescia in Via Aurelio Saffi 15 parte la Camera di Conciliazione targata Concilium Italia su iniziativa di un gruppo di imprenditori e professionisti che ha realizzato un’importante sede, candidata ad essere nei fatti il punto di riferimento in città della nuova procedura di giustizia civile. A due mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/2010 fortemente voluto dal Ministro Angelino Alfano, la Conciliazione obbligatoria si sta affermando come lo strumento in grado di rivoluzionare la Giustizia civile rendendola di fatto accessibile al cittadino, colmando ritardi e affrontando la questione del contenzioso arretrato, obbligando le parti prima di presentarsi da un giudice di provare a ricomporre la lite, istruendo una mediazione, obbligatoria appunto, che ha costi bassi e tempi certi, massimo 120 giorni.



Della Conciliazione e delle prospettive che si determinano con questa apertura se ne parla giovedì 16 giugno alle ore 17,30 a Brescia nella sede dell’organismo di Conciliazione in Via Saffi 15 nelle immediate vicinanze del cavalcavia Kennedy e del nuovo Tribunale proprio su iniziativa di Concilium Italia, uno degli organismi di conciliazione autorizzati dal Ministero che si sta contraddistinguendo sul panorama nazionale per la presenza capillare sul territorio e la professionalità dei propri conciliatori. A moderare i lavori e presentare il nuovo servizio di conciliazione è stato chiamato Massimo Lucidi giornalista economico e responsabile delle Relazioni Istituzionali e Media di Concilium Italia. Ma non sarà la sola iniziativa della giornata di giovedì: sin dal mattino dinanzi al Tribunale di Brescia ci sarà una sensibilizzazione e informativa sulla Conciliazione dedicata agli avvocati. E alle 13 in sede un incontro ad hoc di formazione con la simulazione di casi da conciliare.

La logica del “mi conviene”, rispetto a quella del “ho ragione” è chiaramente più competitiva, rivoluzionaria ed ha ispirato il sistema a cogliere l’opportunità forte di dirimere le proprie controversie civili ricorrendo all’Alternative Dispute Resolution, il sistema di risoluzione delle controversie che il Governo ha reso obbligatorio per molte materie. I diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l'affitto di azienda, il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, il risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari trovano così strutture e professionisti di primo piano per dibattere e portare ad accordo entro 120 giorni le parti che altrimenti mantengono il diritto di rivolgersi al giudice con tutte le lungaggini dell’attuale situazione. L’obbligatorietà premia la scelta culturale per diffondere lo strumento che negli anni prossimi diffonderà un modo diverso per risolvere le liti e di fatto favorirà un percorso verso una società meno conflittuale.

Concilium Italia a Brescia apre nella logica di favorire un servizio sul territorio garantendo autonomia, rapidità, economicità e imparzialità facendosi carico nel contempo di sviluppare una rete di relazioni e un’attività di formazione capace di coinvolgere diverse categorie professionali, i componenti degli ordini, dell’avvocatura, della giustizia civile al fine di rendere concreta ed efficace la procedura di mediazione.

lunedì 6 giugno 2011

9 giugno 0re 18 a Cuneo CONCILIUM ITALIA presenta la CONCILIAZIONE sotto casa!

A due mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/2010, la Conciliazione in Italia in linea con le prospettive del Ministro di Grazia e Giustizia, Angelino Alfano, si sta affermando come uno strumento in grado di rivoluzionare la Giustizia civile rendendola di fatto accessibile al cittadino, colmando ritardi e affrontando la questione del contenzioso arretrato. Di tutto questo se ne parla giovedì 9 giugno alle ore 18 a Cuneo nella Sala Convegni del Best Western Hotel Principe di Piazza Galimberti 5 su iniziativa di Concilium Italia, uno degli organismi di conciliazione autorizzati dal Ministero che si sta contraddistinguendo sul panorama nazionale per la presenza capillare sul territorio e la professionalità dei propri conciliatori. A moderare i lavori e presentare il servizio di conciliazione a Cuneo è stato chiamato Massimo Lucidi giornalista economico testimone proprio dell'incontro col Ministro Alfano a Roma in occasione del confronto istituzionale sulla mediazione il 25 maggio scorso. La logica del "mi conviene", rispetto a quella del "ho ragione" è chiaramente più competitiva, rivoluzionaria appunto. Ed ha ispirato il sistema a cogliere l'opportunità forte di dirimere le proprie controversie civili ricorrendo all'Alternative Dispute Resolution, il sistema di risoluzione delle controversie che il Governo ha reso obbligatorio per molte materie. I diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l'affitto di azienda, il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, il risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari trovano così strutture e professionisti di primo piano per dibattere e portare ad accordo entro 120 giorni le parti che altrimenti mantengono il diritto di rivolgersi al giudice con tutte le lungaggini dell'attuale situazione. L'obbligatorietà premia la scelta culturale per diffondere lo strumento che negli anni prossimi diffonderà un modo diverso per risolvere le liti e di fatto favorirà un percorso verso una società meno conflittuale. Concilium Italia a Cuneo apre nella logica di favorire un servizio sul territorio garantendo autonomia, rapidità, economicità e imparzialità, senza dover ricorrere a quello analogo, promosso dal sistema camerale a Torino. La sede di Concilium Italia Cuneo è Corso Vittorio Emanuele II 25/b. L'evento del 9 giugno sarà l'occasione per un dibattito libero e aperto tra le diverse categorie professionali coinvolte, i componenti degli ordini, dell'avvocatura, della giustizia civile sollecitati a tale riguardo dai mediatori professionali di Concilium Italia.

giovedì 2 giugno 2011

inaugurazione camera di conciliazione a Milano di Concilium Italia

A CUNEO LA CONCILIAZIONE SI CHIAMA CONCILIUM ITALIA

A due mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/2010, la Conciliazione in Italia in linea con le prospettive del Ministro di Grazia e Giustizia, Angelino Alfano, si sta affermando come uno strumento in grado di rivoluzionare la Giustizia civile rendendola di fatto accessibile al cittadino, colmando ritardi e affrontando la questione del contenzioso arretrato.

Di tutto questo se ne parla giovedì 9 giugno a Cuneo nella Sala Convegni del Best Western Hotel Principe di Piazza Galimberti 5 su iniziativa di Concilium Italia, uno degli organismi di conciliazione autorizzati dal Ministero che si sta contraddistinguendo sul panorama nazionale per la presenza capillare sul territorio e la professionalità dei propri conciliatori. A moderare i lavori e presentare il servizio di conciliazione a Cuneo è stato chiamato Massimo Lucidi giornalista economico testimone proprio dell’incontro col Ministro Alfano a Roma in occasione del confronto istituzionale sulla mediazione il 25 maggio scorso.

La logica del “mi conviene”, rispetto a quella del “ho ragione” è chiaramente più competitiva, rivoluzionaria appunto. Ed ha ispirato il sistema a cogliere l’opportunità forte di dirimere le proprie controversie civili ricorrendo all’Alternative Dispute Resolution, il sistema di risoluzione delle controversie che il Governo ha reso obbligatorio per molte materie. I diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l'affitto di azienda, il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, il risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari trovano così strutture e professionisti di primo piano per dibattere e portare ad accordo entro 120 giorni le parti che altrimenti mantengono il diritto di rivolgersi al giudice con tutte le lungaggini dell’attuale situazione. L’obbligatorietà premia la scelta culturale per diffondere lo strumento che negli anni prossimi diffonderà un modo diverso per risolvere le liti e di fatto favorirà un percorso verso una società meno conflittuale.

Concilium Italia a Cuneo apre nella logica di favorire un servizio sul territorio garantendo autonomia, rapidità, economicità e imparzialità, senza dover ricorrere a quello analogo, promosso dal sistema camerale a Torino. La sede di Concilium Italia Cuneo è Corso Vittorio Emanuele II 25/b.

L’evento del 9 giugno sarà l’occasione per un dibattito libero e aperto tra le diverse categorie professionali coinvolte, i componenti degli ordini, dell’avvocatura, della giustizia civile sollecitati a tale riguardo dai mediatori professionali di Concilium Italia.

Simulazione medazione: intro e sessione congiunta

L'ARTE DI MEDIARE I CONFLITTI

simulazione di una conciliazione

Conciliare con il coaching

La Mediazione Civile illustrata dal Ministro Alfano

TG5_21Mar_Scarpone.mp4

BITONTO - Inaugurazione dell'organismo di conciliazione

Conciliazione Italia: 9 giugno 0re 18 a Cuneo Inaugura CONCILIUM ITALIA

Conciliazione Italia: 9 giugno 0re 18 a Cuneo Inaugura CONCILIUM ITALIA: "A due mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/2010, la Conciliazione in Italia in linea con le prospettive del Ministro di ..."

Prove tecniche di conciliazione 9/9

Prove tecniche di conciliazione 8/9

Prove tecniche di conciliazione 7/9

Prove tecniche di conciliazione 6/9

Prove tecniche di conciliazione 5/9

Prove tecniche di conciliazione 4/9

Prove tecniche di conciliazione 3/9

Prove tecniche di conciliazione 2/9

Prove tecniche di conciliazione 1/9

la mediazione civile e commerciale

Conciliazione Italia: Il Ministro Alfano conferma l'obbligatorietà della mediazione

Conciliazione Italia: Il Ministro Alfano conferma l'obbligatorietà della mediazione

Guido Alpa. Si occupa di ADR dal 1975

Il Ministro Alfano conferma l'obbligatorietà della mediazione

Mediare conviene

Il servizio di Conciliazione in "La Conciliazione - The Movie, Il Diavol...

Mediare conviene

A Milano la Conciliazione si chiama CONCILIUM ITALIA. Apertura in Piazza Affari

La Conciliazione in Italia a meno di due mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/2010 è un’occasione di confronto professionale importante e di dialogo tra le diverse parti della società italiana che lamentano ritardi e inadempienze della giustizia civile. L’obbligatorietà dell’istituto dal 21 marzo ha provocato anche un fiorire di professionisti mediatori, conciliatori che hanno subito l’attacco dagli Ordini Professionali degli Avvocati in tante parti d’Italia. Ma sono sempre più gli esponenti di primo piano dell’avvocatura che hanno preferito il terreno del confronto con le altre categorie professionali, all’Aventino dell’isolazionismo e dell’attesa.

In questo spirito l’inaugurazione della Camera di Conciliazione a Milano in Via Borromei 9 a pochi passi dalla centralissima Piazza Affari – giovedì 12 maggio ore 18 - appare l’emblematica occasione di incontro tra professionisti e aziende che hanno oggi un’opportunità forte di dirimere le proprie controversie civili ricorrendo all’Alternative Dispute Resolution, il sistema di risoluzione delle controversie che il Governo ha reso obbligatorio per molte materie. I diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l'affitto di azienda, il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, il risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari trovano così strutture e professionisti di primo piano per dibattere e portare ad accordo entro 120 giorni le parti che altrimenti mantengono il diritto di rivolgersi al giudice con tutte le lungaggini dell’attuale situazione.

Protagonisti di questa significativa apertura sono la Gef Consulting spa, società capogruppo e Concilium Italia, societa' iscritta all'albo prezzo il Ministero di Grazia e Giustizia, che sta aprendo prestigiose sedi in tutt'Italia ed infine l’avvocato Nicola Spadafora,specializzato in materia commerciale, anche internazionale, e societaria, coordinatore della sede milanese. Con l’apertura a Milano di Via Borromei, Concilium Italia forte di 150 sedi sul territorio nazionale si caratterizza come un player di riferimento nel settore della conciliazione.

12 maggio Milano: c'è chi CONCILIA e chi si SCONTRA

Una serata all’insegna della Conciliazione.

Nelle stesse ore in cui il Sindaco Moratti sferra un attacco personale fortissimo nei confronti del candidato di sinistra Giuliano Pisapia, a Milano nella prestigiosa sede della Camera di Conciliazione, targata Concilium Italia, in Via Borromei 9 a pochi passi da Piazza Affari, arriva il fior fiore dei professionisti interessati al funzionamento del nuovo dispositivo della giustizia civile, la mediazione-conciliazione appunto. Una coincidenza temporale, una opposizione in termini che potrebbe significare anche quanto società civile e politica elettorale siano distinti e distanti. Non è un caso che la presenza di politici all’evento inaugurale venga meno improvvisamente, lasciando inalterato il valore e il significato dell’incontro grazie agli interventi in primis del giudice Benito Melchionna Procuratore generale aggiunto della Cassazione, di Anna Bartolini noto volto televisivo a difesa dei consumatori con all’attivo 17 anni di “Mi manda Lubrano” e “Mi manda Rai Tre”, di Angelo Jannone segretario regionale di Eurispes Lombardia e di Carlo Oriani Direttore generale di JD Group che si distingue per l’attacco all’usura bancaria.

Tutti i discussant moderati dal giornalista economico Massimo Lucidi convergono che la Conciliazione a meno di due mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/2010 possa concorrere ad essere una risposta concreta ai ritardi e inadempienze della giustizia civile. L’obbligatorietà dell’istituto in Italia, dal 21 marzo scorso, ha provocato anche un fiorire di professionisti mediatori, conciliatori che hanno subito l’attacco dagli Ordini Professionali degli Avvocati in tante parti d’Italia. Ma sono sempre più gli esponenti di primo piano dell’avvocatura che hanno preferito il terreno del confronto con le altre categorie professionali, che hanno invece plaudito sin dall’inizio al nuovo strumento in primis commercialisti, notai e periti.

L’inaugurazione della Camera di Conciliazione milanese di Concilium Italia appare così l’emblematica occasione di incontro tra professionisti e aziende che hanno oggi un’opportunità forte di dirimere le proprie controversie civili ricorrendo all’Alternative Dispute Resolution, il sistema di risoluzione delle controversie che il Governo ha reso obbligatorio per molte materie. I diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l'affitto di azienda, il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, il risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari trovano così strutture e professionisti di primo piano per dibattere e portare ad accordo entro 120 giorni le parti che altrimenti mantengono il diritto di rivolgersi al giudice con tutte le lungaggini dell’attuale situazione.

Protagonisti di questa significativa apertura sono la Gef Consulting spa, società capogruppo e Concilium Italia, societa' iscritta all'albo prezzo il Ministero di Grazia e Giustizia, che sta aprendo prestigiose sedi in tutt'Italia ed infine l’avvocato Nicola Spadafora,specializzato in materia commerciale, anche internazionale, e societaria, coordinatore della sede milanese. Con l’apertura a Milano di Via Borromei, Concilium Italia forte di 150 sedi sul territorio nazionale si caratterizza come un player di riferimento nel settore della conciliazione: in questi termini è significativa la presenza di professionisti convenuti da tutto il Nord per aprire sedi locali prime fra tutti entro 15 giorni Concilium Italia a Cuneo, Verona e Brescia.

9 giugno 0re 18 a Cuneo Inaugura CONCILIUM ITALIA

A due mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/2010, la Conciliazione in Italia in linea con le prospettive del Ministro di Grazia e Giustizia, Angelino Alfano, si sta affermando come uno strumento in grado di rivoluzionare la Giustizia civile rendendola di fatto accessibile al cittadino, colmando ritardi e affrontando la questione del contenzioso arretrato.

Di tutto questo se ne parla giovedì 9 giugno a Cuneo nella Sala Convegni del Best Western Hotel Principe di Piazza Galimberti 5 su iniziativa di Concilium Italia, uno degli organismi di conciliazione autorizzati dal Ministero che si sta contraddistinguendo sul panorama nazionale per la presenza capillare sul territorio e la professionalità dei propri conciliatori. A moderare i lavori e presentare il servizio di conciliazione a Cuneo è stato chiamato Massimo Lucidi giornalista economico testimone proprio dell’incontro col Ministro Alfano a Roma in occasione del confronto istituzionale sulla mediazione il 25 maggio scorso.

La logica del “mi conviene”, rispetto a quella del “ho ragione” è chiaramente più competitiva, rivoluzionaria appunto. Ed ha ispirato il sistema a cogliere l’opportunità forte di dirimere le proprie controversie civili ricorrendo all’Alternative Dispute Resolution, il sistema di risoluzione delle controversie che il Governo ha reso obbligatorio per molte materie. I diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l'affitto di azienda, il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, il risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari trovano così strutture e professionisti di primo piano per dibattere e portare ad accordo entro 120 giorni le parti che altrimenti mantengono il diritto di rivolgersi al giudice con tutte le lungaggini dell’attuale situazione. L’obbligatorietà premia la scelta culturale per diffondere lo strumento che negli anni prossimi diffonderà un modo diverso per risolvere le liti e di fatto favorirà un percorso verso una società meno conflittuale.

Concilium Italia a Cuneo apre nella logica di favorire un servizio sul territorio garantendo autonomia, rapidità, economicità e imparzialità, senza dover ricorrere a quello analogo, promosso dal sistema camerale a Torino. La sede di Concilium Italia Cuneo è Corso Vittorio Emanuele II 25/b.

L’evento del 9 giugno sarà l’occasione per un dibattito libero e aperto tra le diverse categorie professionali coinvolte, i componenti degli ordini, dell’avvocatura, della giustizia civile sollecitati a tale riguardo dai mediatori professionali di Concilium Italia.

mercoledì 1 giugno 2011

Mediazione video spiegazione

In questo videotutorial tutto sulla mediazione
Un video completo di slide in cui scoprirai la strada per crescere in questa nuova professione

Simulazione di una conciliazione

Guarda questo video su YouTube scoprirai una simulazione di conciliazione

Anche i commercialisti conciliano

La conciliazione obbligatoria è stata qualche volta criticata dagli avvocati, anche perchè anche altre figure professionali preparate e abilitate possono svolgere la procedura(ad esempio i commercialisti). Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, ha evidenziato il «meccanismo punitivo nei confronti di chi non accetta la proposta del mediatore e le ricadute sulla disciplina delle spese di lite. Non solo: a causa della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Infine - ha aggiunto - questo sistema è costoso, è una tassa in più su un diritto sancito dalla Costituzione».

Conciliazione stragiudiziale definizione

La conciliazione stragiudiziale, sino alla entrata in vigore della legge n. 183 del 4/11/2010, era obbligatoria e costituiva condizione di procedibilità della successiva eventuale azione giudiziaria innanzi al giudice del lavoro. Il convenuto doveva eccepire il mancato espletamento del tentativo di conciliazione nella memoria difensiva (art. 416 c.p.c.) ed il Giudice poteva rilevarlo d’ufficio non oltre l’udienza di discussione.
Dopo la legge n. 183/2010 è divenuta facoltativa, per cui le parti possono ricorrere direttamente al giudice del lavoro. Altra modifica di rilievo è costituita dalla abrogazione degli articoli 65 e 66 del Dlgs 165/2001, pertanto la procedura dei tentativi di conciliazione non si differenzia più a seconda che il datore di lavoro sia pubblico o privato.
Secondo l'art. 410 c.p.c. chiunque voglia far valere un diritto inerente ai rapporti di diritto privato di cui all'art. 409 c.p.c. può preventivamente esperire, anche tramite un sindacato, il tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione di conciliazione, presso la Direzione provinciale del lavoro.
La Commissione, è formata con provvedimento del Direttore della Direzione provinciale del lavoro ed è istituita in ogni Provincia, ed è composta:
dal direttore stesso, da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di Presidente;
da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro;
da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base territoriale e non più nazionale.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Ricevuta la richiesta, si tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Gli esiti possono essere due:
se il tentativo di conciliazione non riesce e non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al successivo ricorso depositato avanti al giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 415 cpc devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Nel caso in cui la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, comunque deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420 cpc, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.
se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal Presidente del collegio. Il verbale è poi depositato presso la cancelleria del giudice del lavoro competente per territorio, che, su istanza di parte, lo dichiara esecutivo con decreto, acquistando efficacia di titolo esecutivo.
È prevista anche la creazione di un Collegio arbitrale in seno alla Commissione di Conciliazione.
In qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possono affidare, anche per ambiti parziali, la risoluzione della lite alla stessa Commissione di conciliazione, conferendole però mandato a risolvere in via arbitrale la controversia; in questo caso la Commissione perde le vesti di organo meramente consultivo e assume i poteri del Collegio arbitrale responsabile del lodo finale.
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter cpc. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter cpc, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovverso se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Il nuovo articolo 412 quater del cpc prevede anche la facoltà di avvalersi di un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato irrituale.
Il nuovo collegio è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima. All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo. Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale. La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter cpc. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter cpc, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91 cpc, primo comma, e 92 cpc.

Conciliazione penale

È il campo in cui più limitati sono i diritti di cui i soggetti possono disporre per via del monopolio statale della forza punitiva, tipico di tutte le società moderne. Tuttavia, la disciplina del processo penale davanti al Giudice di pace prevede una sorta di conciliazione giudiziale: infatti il D. Lgs. n. 274/2000, prevede prima dell'apertura del dibattimento un tentativo di conciliazione tra imputato e parte offesa, ma solo se il reato è procedibile a querela. Oltre ciò, pur esistendo nel nostro ordinamento il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale es art. 112 della Costituzione, che vieta al P.M. di rinunciavi, è stato previsto che quando il reato commesso sia di minima entità esso possa essere non punito purché il querelante non si opponga. Tale sorta di "accordo conciliativo" con il danneggiato-persona offesa comporterà, allora, la remissione della querela stessa e l'improcedibilità del giudizio penale.

Conciliazione definizione giuridica

La conciliazione, in campo giuridico, è il procedimento attraverso cui un terzo aiuta le parti a comporre una lite. Si dice giudiziale, quando il terzo è un giudice, di solito quello che è già stato adito per decidere la controversia; stragiudiziale - che è propriamente una forma di ADR, Alternative Dispute Resolutions - quando è svolta al di fuori del giudizio, ed è riservata ad un conciliatore, ovvero un soggetto anche professionale, che funge da mediatore. In tutti i casi, la conciliazione presuppone una libera determinazione delle parti, anche se raggiunta con l'aiuto di un terzo.

La mediazione civile

La riforma del processo civile
Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 (Gazzetta Ufficiale n.53) in attuazione della Riforma del Processo Civile (l. 69/2009) ha introdotto un nuovo istituto, la mediazione civile e commerciale, come strumento per giungere alla conciliazione.

Da marzo 2011 la mediazione deve essere esperita, a pena di improcedibilità, nei casi di controversie relative a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.

Sono 600.000 le cause civili che devono passare obbligatoriamente per la mediazione.

Il Mediatore Civile: una figura che cresce
Con il cambiamento normativo, avrà un ruolo sempre più importante il Mediatore Civile, una figura altamente specializzata, imparziale e neutrale, in grado di gestire efficacemente il contenzioso attraverso le più moderne tecniche di negoziazione e di facilitare l’accordo tra le parti orientandole verso la soluzione ottimale.

Per poter svolgere questa funzione, è richiesta una formazione specifica, a integrazione della propria preparazione professionale.

21 MARZO 2011 - La Conciliazione è obbligatoria!

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione

4 novembre 2010

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA



di concerto con



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

c) «mediazione»: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

f) «organismo»: l’ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;

g) «regolamento»: l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’organismo;

h) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;

i) «registro»: il registro degli organismi istituito  presso il Ministero;

l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell’elenco;

m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei mediatori;

n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori;

o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l’idoneità dell’attività svolta dagli enti di formazione;

p) «elenco»: l’elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;

q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;

s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina:

a) l'istituzione del registro presso il Ministero;

b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;

c) l’istituzione dell’elenco presso il Ministero;

d) i criteri e le modalità di iscrizione nell’elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall’elenco;

e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

Capo II

Registro degli organismi

Art. 3

(Registro)

1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.

3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4

(Criteri per l'iscrizione nel registro)

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c);

b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione;

c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;

f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;

g) la sede dell'organismo.

3. Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;

b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18;

c)  il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.

4.  Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10.

5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.

Art. 5

(Procedimento di iscrizione)

1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all’articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell’articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.

2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.

4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

Art. 6

(Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore)

1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.

2. L’elenco dei mediatori è corredato:

a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l’indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;

b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b);

c) dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c);

d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.

3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi.

4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

Art. 7

(Regolamento di procedura)

1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.

2. L’organismo può prevedere nel regolamento:

a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;

b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;

c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;

d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;

e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.

3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10.

4. Il regolamento non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche.

5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:

a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;

b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;

c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo.

6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 8

(Obblighi degli iscritti)

1. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

2. Il responsabile dell’organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell’istanza di omologazione del verbale medesimo.

3. Il responsabile dell’organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

Art. 9

(Effetti dell'iscrizione)

1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

2. A seguito dell’iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l’organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine.

4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

Art. 10

(Sospensione e cancellazione dal registro)

1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.

3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.

4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.

Art. 11

(Monitoraggio)

1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell’indennità ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.

2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all’applicazione, nel processo, dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.

3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.

Capo III

Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

Art. 12

(Registro degli affari di mediazione)

1. Ciascun organismo e' tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Art. 13

(Obblighi di comunicazione al responsabile)

1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all’organismo copia del provvedimento di diniego.

Art. 14

(Natura della prestazione)

1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

Art. 15

(Divieti inerenti al servizio di mediazione)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c).

Capo IV

Indennità



Art. 16

(Criteri di determinazione dell'indennità)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;

d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;

e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d),  per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Capo V

Enti di formazione e formatori



Art. 17

(Elenco degli enti di formazione)

1. E' istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori.

2. L’elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

3. L’elenco e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione dell’elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18

(Criteri per l'iscrizione nell’elenco)

1. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica l’idoneità dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;

b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione presso il richiedente;

e) la sede dell'organismo, con l’indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica;

f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

g) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);

h) che l’esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione;

i) l’individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

3. Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;

b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera c).

Art. 19

(Procedimento d’iscrizione e vigilanza)

1. Al procedimento di iscrizione nell’elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.

Capo VI

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 20

(Disciplina transitoria)

1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall’articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.

2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione. Dell’avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.

3. Si considerano iscritti di diritto all’elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall’articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.

4. I formatori  abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell’articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di formazione. Dell’avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Roma, 18 ottobre 2010



Il Ministro della giustizia: ALFANO

Il Ministro dello sviluppo economico: ROMANI





Allegato - Tabella A (articolo 16, comma 4)



Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;

oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.